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Circolare n. 3

Operazioni IVA per il 2010, nei contratti collegati conta la somma dei corrispettivi

Per la soglia di 25.000 euro, si deve guardare a tale dato, ma nella comunicazione va indicato il quantum registrato nell’anno di riferimento

Il “rush” finale verso la scadenza del termine di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per l’anno 2010, sta impegnando aziende e professionisti in uno “slalom” finalizzato all’individuazione delle operazioni che devono essere oggetto di comunicazione, ricordando che per l’anno 2010 l’obbligo è limitato a quelle di valore almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA, e per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione.

Tra i numerosi problemi, che emergono anche nei convegni tecnici, uno è quello di distinguere con precisione tra l’ipotesi di contratti tra loro collegati, e contratti con corrispettivi periodici. Entrambe le fattispecie, normalmente, coinvolgono più documenti contabili (fatture) che devono quindi essere tra di loro “agganciate”, ma trattasi comunque di situazioni differenti, come si vedrà in seguito. A tale proposito, il provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 24/2011 e risposte ai quesiti in data 24 ottobre 2011), prevedono che, per la determinazione della soglia minima per l’inclusione nella comunicazione (25.000 euro, al netto dell’IVA, come detto):
- per i contratti tra loro collegati, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti, anche se gli stessi sono riferiti a due annualità differenti;
- per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, nonché per i contratti di appalto e di somministrazione, si deve aver riguardo ai corrispettivi dovuti in un anno solare.

Premesso che, come già anticipato, per entrambe le tipologie di operazioni, si devono quindi raggruppare più corrispettivi al fine della determinazione della soglia di 25.000 euro (quelli relativi ai singoli contratti, ovvero quelli maturati nell’anno solare), tra le due fattispecie emergono significative differenze. In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24, per quanto riguarda i contratti collegati, il collegamento negoziale (previsto dalla legge, ovvero dalle parti nella loro autonomia contrattuale) costituisce un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto, bensì utilizzando più fattispecie contrattuali.

Tipici esempi in tal senso, ricorda la stessa Agenzia, sono il contratto preliminare e quello definitivo, la locazione con patto di futura vendita, nonché il contratto di vendita di un bene collegato al finanziamento per l’acquisto del bene stesso. Operativamente, si pensi alla ristrutturazione di un immobile, per il quale il soggetto si accorda con un’impresa edile per l’effettuazione delle seguenti singole prestazioni: tinteggiature pareti, lavori murari e posa in opera di pavimenti, a fronte del quale è pattuito un corrispettivo distinto per ogni singola prestazione. In tal caso, pur essendovi diversi “contratti”, gli stessi sono collegati funzionalmente tra loro, con la conseguenza che, per la verifica della soglia, si deve aver riguardo alla sommatoria dei corrispettivi pattuiti, anche se gli stessi si realizzano in anni differenti (e quindi registrati in annualità diverse).
Nella comunicazione, invece, si deve indicare il quantum registrato ai fini IVA nell’anno di riferimento della comunicazione, anche se sotto soglia.

Nel caso di corrispettivi periodici, conta il corrispettivo per l’anno solare
Per quanto riguarda, invece, i contratti con corrispettivo periodico, la fattispecie contrattuale è unica, e a fronte di tale accordo le parti pattuiscono un corrispettivo unitario (tipicamente “forfetario”). In tal caso, quindi, non si hanno accordi collegati tra loro, ma più facilmente sono emesse più fatture a fronte del corrispettivo annuo pattuito tra le parti (ad esempio, ogni mese o ogni trimestre), ragion per cui, per la verifica della soglia, si deve aver riguardo al corrispettivo pattuito per l’anno solare, mentre nella comunicazione deve essere inserito l’importo registrato ai fini IVA, anche se sotto soglia, nell’anno di riferimento della comunicazione.


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