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Circolare n. 2

Prestazioni sanitarie in farmacia: confermata l’esenzione nei rapporti IVA

L’Agenzia, nella ris. 128/2011, ha chiarito che l’esenzione spetta in base alla natura della diagnosi e all’abilitazione dei soggetti prestatori

Con la risoluzione n. 128 di ieri, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire chiarimenti sull’applicabilità del regime di esenzione IVA, di cui all’art. 10, n. 18) del DPR 633/72, alle prestazioni rese da personale sanitario all’interno delle farmacie, nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L’ipotesi è prevista da una serie di norme di settore, regolate in primis dal DLgs. 153/2009, in attuazione della delega contenuta nell’art. 18 della L. 69/2009, che contemplano servizi che variano dall’assistenza domiciliare (ADI) al servizio di prenotazione delle visite ed esami (CUP); hanno fatto seguito diversi decreti attuativi del Ministero della Salute, riguardanti, in particolare, la presenza in farmacia di operatori sanitari specializzati.

Ed è proprio in riferimento alla messa a disposizione di personale sanitario che sono sorti dubbi agli operatori. In tale ambito, è stata infatti ipotizzata una convenzione tra le organizzazioni territoriali aderenti all’ente istante e alcune strutture sanitarie specialistiche, rappresentative delle professioni sanitarie (infermieri e fisioterapisti). Più in particolare, per la realizzazione concreta di tale accordi, è stato dall’istante ipotizzato che il personale presente in farmacia sia gestito da un soggetto costituito in forma di società cooperativa, che fornisca assistenza tramite personale specializzato in nome e per conto delle farmacie aderenti alle predette organizzazioni territoriali. Pertanto – secondo l’istante – il cittadino utente si rivolgerebbe alla farmacia per ottenere la prestazione dei servizi sanitari e la farmacia svolgerebbe direttamente il servizio, avvalendosi delle richiamate strutture societarie che effettuano l’attività richiesta per il tramite di propri professionisti sanitari.

Nonostante la molteplicità di rapporti, tra la farmacia e il professionista sanitario, nonché tra l’utente finale e la farmacia, l’istante giunge a qualificare il primo come puramente strumentale al secondo e, pertanto, giuridicamente inquadrabile in una prestazione unica, cui si applicherebbe il regime di esenzione previsto dall’articolo 10, n. 18) del DPR 633/72. In risposta, l’Agenzia delle Entrate cita l’orientamento della Corte di Giustizia (sent. C-141/00 del 10 settembre 2000) in materia, oltre a richiamare quanto in precedenza affermato in un caso analogo con la risoluzione n. 119 del 28 maggio 2003. Su tali presupposti, l’Ufficio asserisce la possibilità di invocare l’esenzione a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto. Il principio di neutralità fiscale, infatti, “sarebbe infranto ove la possibilità di invocare l’esenzione prevista per le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche dipendesse dalla forma giuridica mediante la quale il soggetto passivo svolge la propria attività” (cfr. sent. C-141/00 già citata).

Avendo riguardo al testo della norma di esenzione richiamato nell’art. 10, n. 18) del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’applicazione dell’esenzione alle prestazioni sanitarie deve essere valutata sia in base alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione; sia in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione. Ne consegue che, ogniqualvolta le prestazioni professionali in questione rispondano ai suddetti requisiti (ossia siano oggettivamente riconducibili alla diagnosi, cura e riabilitazione, come individuati dalla normativa di settore, e siano materialmente rese da soggetti specializzati e abilitati alla professione sanitaria), si verificano i requisiti per ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 10, n. 18) del DPR 633/72.

Possibilità già riconosciuta per prestazioni analoghe
Peraltro, citando il precedente orientamento di prassi (ris. n. 119/2003), l’Agenzia delle Entrate conferma come l’applicabilità del regime di esenzione sia stata riconosciuta in situazione analoghe. L’ipotesi precedente riguardava il caso in cui una AUSL, titolare di prestazioni sanitarie di riabilitazione domiciliare e ambulatoriale, erogava tali servizi avvalendosi di una società per azioni, che li attuava attraverso i propri soci (società cooperative), impiegando il proprio personale dipendente costituito da operatori qualificati. Anche in quel caso, le prestazioni sono state qualificate nel novero di quelle esenti. Per questo l’Agenzia afferma che, nella fattispecie proposta dall’istante, la prestazione resa dalla struttura societaria mandataria nei confronti della farmacia mandante è esente IVA.

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